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Legge 26 luglio 1975, n. 354 - Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.

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Legge 26 luglio 1975, n. 354 - Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.

Elementi del trattamento

Legge 26 luglio 1975, n. 354 - Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.

Trattamento penitenziario

Legge 26 luglio 1975, n. 354 - Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.

Individualizzazione del trattamento

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Modalità del trattamento

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Trattamento e rieducazione

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Le indicazioni generali e particolari del trattamento sono inserite, unitamente ai dati giudiziari, biografi e sanitari, nella cartella personale

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La medesima commissione determina il trattamento economico dei tirocinanti.

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Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente

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Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto.

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Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona.

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Deve essere favorita la collaborazione dei condannati e degli internati alle attività di osservazione e di trattamento.

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Il trattamento dei detenuti e degli internati è integrato da un'azione di assistenza alle loro famiglie.

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Il provvedimento di semilibertà può essere in ogni tempo revocato quando il soggetto non si appalesi idoneo al trattamento.

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Ai fini del trattamento rieducativo, salvo casi di impossibilità, al condannato e all'internato è assicurato il lavoro.

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I soggetti affetti da infermità o minorazioni fisiche o psichiche devono essere assegnati ad istituti o sezioni speciali per idoneo trattamento.

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Al personale incaricato giornaliero è attribuito lo stesso trattamento ragguagliato a giornata previsto per il corrispondente personale incaricato.

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Il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio che essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva.

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trattamento.

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In ciascun istituto il trattamento penitenziario è organizzato secondo le direttive che l'amministrazione penitenziaria impartisce con riguardo alle

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Il trattamento è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a nazionalità, razza e condizioni economiche e sociali, a

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L'ammissione al regime di semilibertà è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento e al fine di favorire il graduale

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L'amministrazione penitenziaria può avvalersi, per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento, di personale incaricato

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alle necessità di trattamento individuale o di gruppo degli stessi.

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l'azione con quella di tutto il personale addetto al trattamento.

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servizi, con particolare riguardo alla attuazione del trattamento rieducativo.

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Negli istituti penitenziari, secondo le esigenze del trattamento, sono approntate attrezzature per lo svolgimento di attività lavorative, di

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personalità dei detenuti e degli internati, anche nel quadro del trattamento rieducativo.

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Il trattamento ed i benefici di cui agli articoli 47, 50, 52, 53, 54 e 56 possono essere richiesti dal condannato, dall'internato e dai loro prossimi

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generali e particolari attinenti ai loro diritti e doveri, alla disciplina e al trattamento.

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Per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento, l'amministrazione penitenziaria può avvalersi di professionisti esperti in

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Il trattamento del condannato e dell'internato è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle attività

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Per ciascun condannato e internato, in base ai risultati dell'osservazione, sono formulate indicazioni in merito al trattamento rieducativo da

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I centri prestano inoltre, su richiesta delle direzioni degli istituti, opera di consulenza per favorire il buon esito del trattamento penitenziario

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La sezione e il magistrato di sorveglianza emettono i loro provvedimenti avvalendosi della consulenza di tecnici del trattamento operanti negli

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trattamento rieducativo individuale o di gruppo, coordinando la loro azione con quella di tutto il personale addetto alle attività concernenti la

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servizio prestato ai sensi del terzo comma del presente articolo, ai fini del trattamento di quiescenza e della indennità di buonuscita.

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Approva, con ordine di servizio, il programma di trattamento di cui al terzo comma dell'articolo 13 e, nel corso del suo svolgimento, impartisce le

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particolare riguardo alla possibilità di procedere ad un trattamento rieducativo comune e all'esigenza di evitare influenze nocive reciproche. Per le

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Le modalità del trattamento da seguire in ciascun Istituto sono disciplinate nel regolamento interno, che è predisposto e modificato da una

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parte, l'applicazione in uno o più stabilimenti penitenziari, per un periodo determinato, strettamente necessario, delle regole di trattamento e degli

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per il trattamento dei condannati e degli internati, nonché a prestare la loro opera per assicurare il reinserimento nella vita libera dei sottoposti a

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